Tu sei qui: TecnologiaFatturazione Elettronica. Per i privati è disponibile sul sito dell’Agenzia Entrate
Inserito da (admin), giovedì 13 dicembre 2018 15:17:32
A cura di Wolters Kluwer L’obbligo della fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019, riguarda anche i consumatori privati, che saranno anch’essi destinatari delle fatture in formato elettronico. Tuttavia, consapevole delle difficoltà tecniche ed operative che tali soggetti potrebbero riscontrare nella ricezione della fattura, il legislatore ha disposto che le fatture emesse nei confronti dei privati siano messe a disposizione in un’apposita area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Copia elettronica o analogica della fattura verrà consegnata al cliente. Attenzione però: questo documento non ha alcuna validità fiscale. L’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica previsto dal 1° gennaio 2019 riguarda anche i consumatori privati, che riceveranno le fatture in formato elettronico. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, la legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti e identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato. L’obbligo non riguarda soltanto le transazioni poste in essere tra soggetti passivi IVA ma anche quelle realizzate con consumatori privati. Da un punto di vista operativo, tale previsione pone non poche criticità: a differenza dei soggetti passivi IVA, molto spesso i privati non dispongono delle tecnologie necessarie per ricevere la fattura in formato elettronico. Nel caso in cui i consumatori privati non abbiano indicato il proprio indirizzo telematico ove trasmettere la fattura, questa viene messa a disposizione in un’apposita area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, al fine di ovviare alle difficoltà connesse all’ottenimento materiale della fattura, il legislatore ha stabilito (art. 1, comma 909, legge n. 205/2017) che il soggetto cedente/prestatore debba consegnare copia elettronica o analogica della fattura al cessionario/committente. Il documento non ha, però, alcuna validità da un punto di vista fiscale. Infatti si ricorda che dal 1° gennaio 2019, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 205/2017, la fattura emessa in formato cartaceo si considera come non emessa. Tuttavia, non avendo il consumatore alcun diritto alla detrazione in quanto non titolare della partita IVA in concreto non si pone la necessità di avere un documento elettronico. Cosa succede, però, se il contribuente volesse utilizzare la fattura per finalità fiscali non attinenti all’IVA? Si pensi, ad esempio, ad un contribuente che ha effettuato degli interventi di recupero edilizio nella sua abitazione e che vuole beneficiare della detrazione IRPEF riconosciuta con riferimento agli stessi. Il contribuente ha ricevuto copia (analogica o elettronica) della fattura dal suo fornitore. Tale documento non ha validità fiscale, a meno che la copia non sia stata attestata come conforme all’originale. Pertanto, per il soggetto che volesse utilizzare la fattura per beneficiare dell’agevolazione si potrebbero prospettare i seguenti scenari: a) utilizzare la copia della fattura consegnatagli. L’Agenzia avrebbe comune a disposizione la fattura elettronica, messa a disposizione del contribuente sul suo sito; b) reperire, per scrupolo, la fattura elettronica messa a disposizione sull’apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
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